Il #regimeForfettario si rifà il look

Gli aspetti salienti del nuovo regime forfettario in discussione nelle aule del Parlamento e che anticipiamo in questo articolo sono i seguenti:

  1. viene stabilito un unico requisito di accesso, cioè il limite di ricavi/compensi pari a € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti ammessi al regime, con riferimento all’anno precedente;
  2. viene eliminato il possesso dell’ulteriore requisito delle spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro, lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  3. viene altresì eliminato l’altro ulteriore requisito del costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Per via della completa riscrittura del comma 54 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, si rileva quanto segue:

  1. il nuovo regime forfettario prevederà quale unico requisito di accesso il limite di ricavi/compensi di € 65.000 che comporterà un ampliamento della platea dei soggetti interessati;
  2. nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  3. altro aspetto da considerare è la circostanza che dal prossimo anno non ci saranno più limiti di ricavi/compensi differenziati in ragione dei settori di attività;
  4. restano invariati i coefficienti di redditività che risultano ancora distinti per settore di attività.

La nuova normativa riguardante il regime forfettario si combina con l’introduzione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale). Si prevede, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di accesso al regime forfetario, l’irrilevanza degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali (adeguamento) per migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, né ai fini Irap e Iva (ex art. 9-bis, comma 9, D.L. n. 50/2017).
Anche le cause di esclusione dall’accesso al regime indicate alle lett. d) e d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 verranno modificate nel senso che l’accesso al regime forfetario verrà negato a:

  1. i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano anche a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
  2. i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Si evidenzia in questo caso il superamento della causa di esclusione precedente che prevedeva la soglia minima di € 30.000 di redditi di lavoro dipendente o assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime.

Dalla lettura del nuovo impianto normativo emerge una modifica effettuata al comma 87 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 dove viene sostituita la parola “triennio” con la parola “quinquennio”. Il senso della modifica è quello che dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti che hanno adottato il regime dei minimi nel 2015 di fruire del regime forfetario previsto per le “start-up” (comma 65 della Legge di Stabilità 2015) per il periodo che residua sino al compimento del quinquennio 2015- 2019. In altri termini viene consentito a un soggetto che ha iniziato nel 2015 la possibilità di adottare il regime start-up fino al 2019.

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