Pratiche edilizie e accertamento della PA


Il Comune, prima di rilasciare il permesso di costruire, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente.

L’Amministrazione non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe emergere, ma deve vagliare esclusivamente i profili urbanistici ed edilizi connessi al titolo richiesto. In altre parole, la PA non ha potere di accertamento e non può comprovare prima del rilascio, attraverso propri approfondimenti istruttori, la mancanza di elementi che possano limitare il titolo abilitativo.

Il permesso di costruire in sé non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, né tantomeno pregiudica la titolarità o l'esercizio di diritti relativi ad immobili diversi da quelli oggetto d'intervento. Questo vuol dire che l’Amministrazione non può verificare gli effettui che l’intervento, realizzato sulla base del permesso di costruire rilasciato, produce sugli immobili circostanti, non coinvolti direttamente dal titolo abilitativo.

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