Donazione simulata: a rischio la perdita delle agevolazioni prima casa

Le agevolazioni prima casa decadono in caso di donazione simulata dell'immobile entro cinque anni dall'acquisto e decorso un anno senza acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 29 agosto 2018 N. 21312, con la quale la Corte ha respinto il ricorso di un contribuente.

 I Giudici di legittimità non hanno ritenuto sufficiente l'esistenza di una dichiarazione sottoscritta tra le due parti interessate dalla donazione: ormai era venuto meno il presupposto per l’agevolazione.

«Va premesso – si legge in ordinanza – che il negozio simulato ex art. 1414 c.c.  non produce effetti tra le parti e, tuttavia, produce effetti nei confronti dei terzi in base all'art. 1415 c.c. secondo cui la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. Non vi è dubbio, pertanto, che il negozio simulato, nel caso di specie la donazione trascritta ex art. 2643 c.c., sia opponibile dall'Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione, sicché l’atto di donazione determina il venir meno di una condizione giustificativa del regime delle agevolazioni “prima casa”, ovvero che l’immobile non sia venduto o donato prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto».

Rigettando il ricorso del contribuente, la Cassazione ha ancora evidenziato come l’atto di risoluzione non può aver efficacia risolutoria degli effetti derivanti dall'atto di donazione, poiché l’effetto risolutorio attiene soltanto ai rapporti tra le parti e non già ai terzi.

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