MESSAGGIO INPS - 11 LUGLIO 2018 ORE 18:52 - Trattamento fine rapporto: da luglio termina la liquidazione della quota integrativa della retribuzione
A partire dalla mensilità di luglio, i lavoratori non potranno più ricevere il rateo di liquidazione maturato mensilmente assieme allo stipendio, o Quir (quota integrativa della retribuzione).
Il tfr maturato verrà accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese. L’accantonamento porterà ad accumulare la somma che sarà versata al dipendente quando lascerà l’azienda a termine rapporto di lavoro.
È un ritorno a tutti gli effetti alla disciplina ordinaria e all’articolo 2120 del Codice civile, che afferma: “ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
TASSAZIONE IN BUSTA PAGA – Non sono stati i molti i lavoratori che hanno deciso nei tre anni sperimentali di aderire all’iniziativa, soprattutto per via della mancata applicazione della tassazione agevolata sul trattamento di fine rapporto pagato assieme alla retribuzione. A differenza del tfr liquidato al termine del rapporto, che beneficia della tassazione separata, il tfr pagato ogni mese era infatti assoggettato alla tassazione ordinaria, nella generalità dei casi più pesante. Solo negli ultimi tempi l’opzione per la Quir stava iniziando a destare un maggiore interesse nei lavoratori, per via dell’incremento della retribuzione (seppure esiguo).
DESTINAZIONE TRF – Alla luce dello stop, il lavoratore potrà ora accantonare il tfr come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente:
all’interno dell’azienda;
al Fondo di Tesoreria INPS;
oppure, ad una forma pensionistica complementare di destinazione.
Il tfr maturato verrà accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese. L’accantonamento porterà ad accumulare la somma che sarà versata al dipendente quando lascerà l’azienda a termine rapporto di lavoro.
È un ritorno a tutti gli effetti alla disciplina ordinaria e all’articolo 2120 del Codice civile, che afferma: “ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
TASSAZIONE IN BUSTA PAGA – Non sono stati i molti i lavoratori che hanno deciso nei tre anni sperimentali di aderire all’iniziativa, soprattutto per via della mancata applicazione della tassazione agevolata sul trattamento di fine rapporto pagato assieme alla retribuzione. A differenza del tfr liquidato al termine del rapporto, che beneficia della tassazione separata, il tfr pagato ogni mese era infatti assoggettato alla tassazione ordinaria, nella generalità dei casi più pesante. Solo negli ultimi tempi l’opzione per la Quir stava iniziando a destare un maggiore interesse nei lavoratori, per via dell’incremento della retribuzione (seppure esiguo).
DESTINAZIONE TRF – Alla luce dello stop, il lavoratore potrà ora accantonare il tfr come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente:
all’interno dell’azienda;
al Fondo di Tesoreria INPS;
oppure, ad una forma pensionistica complementare di destinazione.
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