Pagamento della retribuzione SOLO tramite bonifico bancario


A far data dal 1° luglio 2018 (art. 1, c. 910, Legge 27.12.2017, n. 205), i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale

A far data dal 1° luglio 2018 (art. 1, c. 910, Legge 27.12.2017, n. 205), i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato – l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.
Come precisato dal successivo comma 911, i datori di lavoro o committenti NON possono corrispondere la retribuzione direttamente al lavoratore in denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, ivi compresi i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative, in qualsiasi forma, con i propri soci.

Sono esclusi dai predetti obblighi solo i rapporti di lavoro domestico e quelli instaurati con le pubbliche amministrazioni.

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