Spese scolastiche: detrazione e documentazione.


La Circolare Agenzia Entrate 4 aprile 2017, N. 7/E ha specificato con maggior dettaglio le spese di istruzione non universitaria, detraibili nella misura del 19 per cento calcolata su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o studente (Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR, non cumulabili con le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Art. 15, comma 1, lettera i-octies, del TUIR).

I pagamenti vanno ovviamente documentati ed il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2016 e i dati dell’alunno o studente.

Nessun problema quindi per le tasse (di iscrizione e di frequenza) in quanto versate a mezzo conto corrente postale ed in genere per tutti i pagamenti effettuati a mezzo bollettino postale o bonifico bancario intestato alla scuola.

Per la mensa la Circolare precisa che la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino o del bonifico intestata al soggetto destinatario del pagamento – scuola, Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, nonché sin dall’origine la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno, giacché tali dati non saranno integrabili successivamente.

In caso di pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, occorrerà attestazione (esente dall’imposta di bollo come la relativa istanza, purché indichi l’uso cui è destinata), rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Riguardo poi le spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) deliberati, qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi (ad es.: all’agenzia di viaggio) occorre l’attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente. Se le spese sono pagate alla scuola non è richiesta la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.

Tanto comporta evidentemente una attività di documentazione dell’istituzione scolastica.

Si rafforza quindi la necessità di pubblicazione delle delibere del consiglio di istituto sul sito web.

A tal proposito è da ritenere ormai anacronistico e superato il termine di 10 giorni della durata della pubblicazione previsto dall’art. 13 comma 2 della CM 105/75 (da intendersi come spazio temporale minimo). Sarebbe opportuno che restassero pubblicate quanto meno per tutta la durata dell’anno scolastico.

Occorrerà peraltro a maggior ragione superare talune prassi che vedono i rappresentanti, specie laddove si tratta importi individuali di non rilevante entità per attività della classe, impegnati a raccogliere le somme per poi eseguire un unico versamento alla scuola. In tal caso, il pagamento è effettuato all’istituto ma solo una attestazione della scuola può ricondurlo al singolo studente, giacché il genitore è sprovvisto di ricevuta o quietanza propria.

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