Integrazione o Correzione CU 2017 inviate
Laddove intendesse integrare o correggere una Certificazione Unica (già inviata entro il 7 marzo 2017 all’Agenzia delle Entrate) dovrà tenere conto del sistema sanzionatorio, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.
Al riguardo, appare opportuno ricordarLe che i sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova Certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla predetta scadenza, quindi entro il 13 marzo (essendo il 12 marzo domenica).
Nel caso di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel Modello 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), rimane comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza ordinaria del 7 marzo e quindi anche le relative integrazioni o correzioni. In quest’ultimo caso, il termine d’invio è posto alla scadenza del Mod. 770, che coincide con il 31 luglio di ciascun anno
Al riguardo, appare opportuno ricordarLe che i sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova Certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla predetta scadenza, quindi entro il 13 marzo (essendo il 12 marzo domenica).
Nel caso di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel Modello 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), rimane comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza ordinaria del 7 marzo e quindi anche le relative integrazioni o correzioni. In quest’ultimo caso, il termine d’invio è posto alla scadenza del Mod. 770, che coincide con il 31 luglio di ciascun anno
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