Totocalcio: entro quanto tempo si può riscuotere la vincita?

Secondo il regolamento Lottomatica la riscossione del premio è valida anche alcuni giorni dopo e il ritardo non comporta la decadenza, anche se sono fissati alcuni limiti. Una sentenza della Corte di Appello di Roma ha stabilito che qualora la richiesta di riscossione del premio venga presentata in ritardo in base a quanto disposto dal regolamento Lottomatica, il diritto all’ottenimento della vincita non decade.

Per quanto riguarda il regolamento di Lottomatica per i premi fino a 3mila euro, il soggetto vincitore può procedere alla riscossione in contanti, presso il punto vendita in cui è stata fatta la schedina o in altri punti vendita simili, dal giorno dopo in cui è avvenuta la comunicazione degli esiti dei concorsi, mentre per i premi da 3mila euro fino a 100mila euro il vincitore può riscuotere la somma entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione della vincita rivolgendosi ad una delle banche convenzionate, il cui elenco è disponibile sul sito www.aams.it, le quali provvederanno ad accreditare la somma sul conto corrente o in contanti entro 20 giorni, oppure entro 90 giorni se la richiesta viene fatta presso i punti di pagamento dei premi. In questo caso la vincita sarà accreditata sul conto entro 14 giorni dalla presentazione della ricevuta o tramite assegno circolare o contanti. Per i premi superiori a 100mila euro esistono due differenti modalità di riscossione: entro 30 giorni solari nelle banche convenzionate come sopra (in questo caso l’accredito sarà fatto entro 23 giorni), oppure entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale presso i punti vendita come sopra.

In quest’ultimo caso i pagamenti saranno effettuati entro 14 giorni.

Secondo una recente sentenza della Corte d’appello di Roma, anche in caso di ritardo nella riscossione della vincita, questa non può essere considerarsi decaduta. Il caso esempio è quello di un soggetto che ha richiesto il premio con tre giorni di ritardo e la sentenza ha interpretato la clausola contrattuale relativa al pagamento della vincita nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione, soffermandosi sulla postilla “Ferma la sussistenza del credito maturato”. In questo caso si può procedere alla riscossione della vincita ma l’iter sarà più difficoltoso.

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