La sai l'ultima sui nuovi limiti alla detrazione per le spese d'istruzione?

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Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati stabiliti nuovi limiti alla detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016

Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati stabiliti nuovi limiti alla detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016. Vediamo quindi qual è l’impatto di tale novità sulla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730/2017 o modello Redditi PF.

Come indicato nell’art.15 del Tuir al c.1, lett. e-bis), la detrazione Irpef del 19% si riferisce alle spese di frequenza delle scuole d’infanzia (asili), del primo e secondo grado di istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), sia statali che paritarie.

Per l’anno d’imposta 2015 la detrazione Irpef del 19% per spese scolastiche competeva per l’importo massimo di euro 400,00 a studente.

La Legge di Bilancio 2017, all’art.1 c. 617, fissa i seguenti nuovi limiti per la detrazione fiscale, usufruibili a partire dal 2016 e negli anni a venire:

PERIODO D’IMPOSTA
IMPORTO MASSIMO DI SPESA
2016 euro 564,00
2017 euro 717,00
2018 euro 786,00
2019 euro 800,00

Così come specificato nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E/2016 e n. 18/E/2016 e nella Risoluzione 68/E/2016, tra le spese detraibili rientrano:


  • le tasse d’iscrizione e di frequenza
  • le spese sostenute per la mensa scolastica, anche se il servizio mensa è erogato dal Comune o da altri soggetti
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali, così come deliberati dagli Istituti scolastici, diversi da quelli indicati nella lettera i-octies) che riguardano erogazioni liberali a favore di Istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa
  • l’assistenza al pasto
  • il pre scuola e il post scuola.Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione citata, invece, non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto scolastico.

Le spese scolastiche, nel limite stabilito, sono detraibili al rigo E8 del modello 730 o al rigo RP8 del modello Redditi PF utilizzando il codice 12 e devono essere comprovate presentando e conservando le ricevute o le quietanze di pagamento con gli importi sostenuti.

Per la detrazione delle spese sostenute per il servizio mensa, sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento va indicato:


  1. il destinatario della somma
  2. la causale del versamento (servizio mensa)
  3. la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.
  4. Se il pagamento è effettuato con modalità diverse dal bonifico (es. in contanti o tramite l’acquisto di buoni mensa, ecc.) il soggetto che ha erogato il servizio rilascerà attestazione del costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente.


La detrazione per tali spese spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è invece intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50% ciascuno. Tuttavia, se la spesa è stata sostenuta in maniera diversa dai due genitori, è possibile annotare sul documento di spesa una percentuale diversa.

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