Saldo IMU-TASI 2016: aliquote e scadenze

Conto alla rovescia per il saldo IMU-TASI del 16 dicembre, che va effettuato sulla base delle nuove delibere del Comune di appartenenza. Le nuove FAQ del Ministero delle Finanze ricordano al contribuente come verificare le aliquote da applicare e come calcolare la tassa sugli immobili dovuta per l’intero anno per poi sottrarre quanto pagato in giugno in sede di acconto.

Le delibere valide sono quelle consultabili sul portale del Dipartimento delle Finanze. I requisiti che il provvedimento deve possedere per poter essere applicato sono:

approvazione entro il 30 aprile 2016 (uniche eccezioni 30 giugno per il Friuli Venezia Giulia e 31 luglio per Comuni che hanno svolto elezioni amministrative);
pubblicazione sul sito del Ministero entro il 28 ottobre 2016;
aliquote non superiori a quelle 2015.
Il sito del ministero è organizzato in modo da consentire il controllo sulla sussistenza di tutte e tre le condizioni appena esposte. Selezionando il Comune di riferimento, compare una pagina con le delibere approvate, che indica data di adozione (data documento) e quella di pubblicazione. E poi possibile consultare le delibere 2015 per verificare che non ci siano stati aumenti.

Si applicano aliquote e regole IMU-TASI 2015:


  • se non compare alcuna delibera approvata nel 2016,
  • se la delibera è pubblicata sul sito ma è stata approvata dopo il 30 aprile 2016,
  • se la delibera è stata pubblicata dopo il 28 ottobre,
  • se ci sono delibere che prevedono aumenti (tranne nei Comuni in dissesto o predissesto finanziario),
  • se la maggiorazione dello 0,8 per mille non rientra in una delibera 2016 di proroga.

Ricordiamo che dal 2016 non si paga la TASI sulla prima casa (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9), sono cambiate le regole di esenzione per i terreni agricoli (IMU non dovuta da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e nei Comuni montani o parzialmente montani) e che c’è la riduzione al 50% di IMU-TASI dalla base imponibile per immobili in comodato a parenti di primo grado e del 25% per gli affitti a canone concordato.

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