Contributi per gli inquilini morosi incolpevoli
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 172 di ieri (e in vigore da 9 agosto 2016) il decreto delle Infrastrutture del 30 arzi 2016 che fissa il riparto dei 59,7 milioni di euro (12mila al massimo a persona) per i «morosi incolpevoli», cioè gli inquilini che non riescono a pagare l’affitto perché in situazione di indigenza. Il decreto definisce le caratteristiche dei beneficiari.
Per «morosità incolpevole» si intende, si legge nel Dm, « la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare». Questa situazione si considera esistente quando (a titolo esemplificativo e non esaustivo) si sia verificate una di queste situazioni:
• perdita del lavoro per licenziamento;
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Le condizioni, però, non sono finite e per accedere ai contributi pubblici i Comune dovrà effettuare le seguenti verifiche sul beneficiario:
a) che abbia un reddito Ise non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore Isee non superiore ad euro 26.000;
b) che sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) che sia titolare di un contratto di abitazione regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio da cui è sfrattato da almeno un anno;
d) che abbia cittadinanza italiana o di un Paese dell'Ue o possieda un regolare
titolo di soggiorno;
e) che non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
A questo punto gli inquilini potranno accedere ai contributi: si tratta di 59,73 milioni per il 2016 (che vengono destinati al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del Dl 102/2013), ripartiti in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal ministero dell'Interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo la tabella allegata al Dm stesso. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Quanto alla dimensio pro capite del contributo, l’importo non puo' superare l'importo di 12mila euro. E in ogni caso vanno destinati a: sanare la morosità incolpevole accertata dal comune se il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto da parte del proprietario (8mila euro al massimo); rendere al proprietario i canoni corrispondenti alle mensilità di «differimento» qualora il proprietario consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino (6mila euro al massimo); assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; assicurare il versamento di un numero dei canoni di un nuovo contratto a canone concordato (al massimo 12mila euro).
Per «morosità incolpevole» si intende, si legge nel Dm, « la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare». Questa situazione si considera esistente quando (a titolo esemplificativo e non esaustivo) si sia verificate una di queste situazioni:
• perdita del lavoro per licenziamento;
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Le condizioni, però, non sono finite e per accedere ai contributi pubblici i Comune dovrà effettuare le seguenti verifiche sul beneficiario:
a) che abbia un reddito Ise non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore Isee non superiore ad euro 26.000;
b) che sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) che sia titolare di un contratto di abitazione regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio da cui è sfrattato da almeno un anno;
d) che abbia cittadinanza italiana o di un Paese dell'Ue o possieda un regolare
titolo di soggiorno;
e) che non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
A questo punto gli inquilini potranno accedere ai contributi: si tratta di 59,73 milioni per il 2016 (che vengono destinati al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del Dl 102/2013), ripartiti in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal ministero dell'Interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo la tabella allegata al Dm stesso. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Quanto alla dimensio pro capite del contributo, l’importo non puo' superare l'importo di 12mila euro. E in ogni caso vanno destinati a: sanare la morosità incolpevole accertata dal comune se il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto da parte del proprietario (8mila euro al massimo); rendere al proprietario i canoni corrispondenti alle mensilità di «differimento» qualora il proprietario consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino (6mila euro al massimo); assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; assicurare il versamento di un numero dei canoni di un nuovo contratto a canone concordato (al massimo 12mila euro).
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