Quindicenni con contratto di Apprendistato: L'orario di lavoro non deve superare le 7H giornaliere
MINORI APPRENDISTI TRA I 15 E I 16 ANNI, SOGGETTI A ORARIO RIDOTTO DI 35 SETTIMANALI: Per i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso – visto che l’attuale sistema di apprendimento è basata sull’alternanza scuola-lavoro - possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali, così come stabilito dall’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 11/2016.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni circa la corretta interpretazione dell’art. 18 della L. n. 977/1967, così come modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l’orario di lavoro dei minori.
In particolare, è stato chiesto se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
Orario dei minori – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare parte dal disposto normativo appena richiamato il quale dispone l’età minima di ammissione al lavoro del minore al momento in cui quest’ultimo abbia concluso il periodo di istruzione obbligatoria; in ogni caso, l’età non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
La normativa, però, va letta alla luce delle normative che si sono succedute negli anni, ed in particolare:
- all’art. 1, co. 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo d’ istruzione da 9 a 10 anni con conseguente innalzamento dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- e alla recente revisione dell’apprendistato (art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015) che prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’ istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività.
Fanciulli e adolescenti - Altra considerazione da porre all’attenzione è proprio la definizione che gli artt. 1 e 18 della L. n. 977/1967 forniscono per “fanciulli” e “adolescenti”.
Nel primo caso, rientrano i minori che non hanno compiuto i 15 anni, liberi da obblighi scolastici, il cui orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; mentre è considerato “adolescente” il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età, non è più soggetto all’obbligo scolastico, il cui orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Spunto giurisprudenziale - Il tema ha interessato anche la giurisprudenza con la sentenza n. 9516/2003 della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la “prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere” ed affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato.
Risposta MLPS – Alla luce della ricostruzione normativa su esposta, il Ministero del Lavoro ritiene che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso – visto che l’attuale sistema di apprendimento è basta sull’alternanza scuola-lavoro - possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali, così come stabilito dall’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.
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