Collaborazioni coordinate continuative 2015 cosa cambia per il collaboratore e committente dopo entrata in vigore nuove disposizioni sui contratti lavoro?


Abrogazione del lavoro a progetto, presunzione di subordinazione con eccezioni e stabilizzazione con condono: queste, in sintesi, le linee guida degli interventi sulle collaborazioni coordinate e continuative nello schema di decreto sul riordino dei contratti. Rispetto alle previsioni della legge delega, la normativa proposta dal Governo delude non poco. L’intervento normativo immediato appare quello della abrogazione del lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Non scompaiono le collaborazioni coordinate e continuative, ma piuttosto si ripropongono nella medesima modalità e con le analoghe difficoltà operative con le quali si erano diffuse all’inizio degli anni 2000.
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa 2015 è tornato in auge dopo che il decreto 81/2015 sul Codice dei Contratti, misura attuativa che rientra nel Jobs Act, ha reso il contratto a progetto non più stipulabile dal 25 giugno 2015, fatta eccezione per quelli già in essere che, rimangono in vigore fino alla scadenza naturale, ma entro il limite massimo del 31 dicembre 2015.
Alla luce delle tante novità introdotte in materia di lavoro, come e cosa cambia per un collaboratore e per il committente? Cos'è, come funziona e quando si parla di presunzione di lavoro subordinato e come regolarsi?

Per le collaborazioni cosa cambia dopo il 25 giugno 2015?
Con l'entrata in vigore dell'art.52 del d.lgs.n.81/2015 - decreto attuativo Jobs Act, dal 25 giugno 2015 le disposizioni contenute negli articoli da 61a 69-bis del decreto legislativo 276 del 2003 sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto». Ciò significa che da tale data:
1) non possono essere più stipulati contratti, per cui sono vietati dalla legge, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
2) i contratti di lavoro autonomo, non sono più soggetti alla legge Fornero del 2012 e neanche alle limitazioni da questa previste.
3) possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato, per vedere i requisiti cococo 2015 e mini cococo.

Collaborazioni coordinate continuative 2015? Nuove regole:

Dal 25 giungo 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del Jobs Act (D.Lgs. 81/2015) che ha di fatto cambiato le regole del contratto part time 2015 e abrogato le disposizioni relative ai contratti a progetto e quelle sulle collaborazioni. Tali novità e modifiche si applicano quindi a partire dai nuovi contratti stipulati a partire dal 25 giugno 2015 mentre rimangono in vigore le vecchie disposizioni per i contratti ancora in essere, fino alla loro scadenza naturale. Dal punto di vista previdenziale INPS, iscrizione gestione separata, e assicurativa INAIL, le regole invece rimangono le stesse di quelle applicate alle collaborazioni coordinate e continuative.

Quali tipi di collaborazione è possibile stipulare dopo il 25 giugno 2015?
A partire da tale data, i committenti possono solo stipulare contratti cococo, e non quelli a progetto perché abrogati da tale data. I cococo, ricordiamo, sono contratti di lavoro a metà strada tra il lavoro autonomo e subordinato, dove il collaboratore lavora all'interno dell'azienda in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione ma in rapporto coordinato e continuativo con il il committente.
Per evitare poi, che dietro il cococo più economico e con minori tutele, possa nascondersi un vincolo di subordinazione, il decreto attuativo del Jobs Act ha previsto delle limitazioni e dei vincoli ben precisi che il committente deve rispettare anche in riferimento a tempi e luogo di lavoro, parliamo della cd. presunzione di lavoro subordinato che prevede 4 deroghe.

Cosa succede ai contratti cocopro stipulati prima?
Dal momento che i contratti a progetto non possono essere più stipulati a partire dal 25 giugno 2015, per quelli sottoscritti prima che risultano ancora in essere e fino alla scadenza naturale, si applicano le vecchie disposizioni, dal 1° gennaio 2016 varranno invece solo le nuove regole . A tal fine, per agevolare il passaggio e la trasformazione dei contratti a progetto al tempo indeterminato, il decreto attuativo del Jobs Act, ha previsto per i committenti un importante beneficio. Tale beneficio fiscale, non è analogo a quello che oggi viene offerto alle aziende che stipulano contratti a tempo indeterminato nel 2015, ovvero, zero contributi per 3 anni ma prevede la possibilità di una sanatoria sugli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali relativi a collaborazioni non regolari, anche a partita IVA. Il lavoratore interessato, dovrà sottoscrivere in sede di conciliazione, vedi come funziona la nuova offerta di conciliazione lavoro, un atto di rinuncia a qualsiasi pretesa sul precedente rapporto e non potrà essere licenziato per 12 mesi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
Collaborazioni PA 2015? Le nuove regole delle collaborazioni non valgono per la pubblica amministrazione, a cui è vietato comunque stipularne di nuove a partire dal 2017.

Presunzione lavoro subordinato 2016 cos'è come funziona, quando si applica?

A seguito dell'entrata in vigore del decreto Jobs Act sulle collaborazioni, dal 1° gennaio 2016 i contratti di lavoro di collaborazione di tipo parasubordinato (cocopro) e quelle sotto forma di collaborazione a partita IVA, saranno considerati lavoro subordinato, fatta eccezione per 4 deroghe.
Quando non si applica la presunzione di lavoro subordinato 2016? Non si applica alle:
Collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati dai sindacati in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
Collaborazioni prestate da professioni intellettuali iscritti agli albi;
Attività prestate dai componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
Prestazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Cos'è la presunzione di subordinazione e come funziona? Vista la volontà del Governo di limitare l'uso dei contratti di parasubordinazione, fatta eccezione per le collaborazioni coordinate e continuative, ha deciso di introdurre la presunzione di subordinazione dal 2016. Cosa significa? Che dal 1° gennaio 2016 se un rapporto di lavoro, prevede prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro, è da ritenersi subordinato, e di conseguenza il collaboratore a progetto o a partita IVA, è da ritenersi a tutti gli effetti dipendente dell'azienda committente.

Quando e su cosa si applica la presunzione? Si applica in presenza di 3 parametri che sono:
1) Se la prestazione di lavoro è esclusivamente personali: ossia, quando il lavoratore autonomo non ha collaboratori e non può farsi sostituire;
2) Se la prestazione è continuativa: ossia, quando l'attività lavorativa prevede una durata e quando non è riferita a singole opere;
3) Se la prestazione è effettuata secondo modalità di esecuzione decise dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ovvero, quando il collaboratore lavora di fatto negli uffici dell'azienda e ha orari di lavoro prestabiliti.

Sanatoria datori di lavoro 2016 per cocopro e a partita IVA:

Dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro che decideranno di assumere il personale prima contrattualizzato con un rapporto di collaborazione, anche a progetto o a partita IVA se con lavoro autonomo, potranno fruire di un importante beneficio, ovvero, di una sanatoria che consentirà loro di estinguere eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro antecedenti, e cioè di quelle collaborazioni sotto forma di "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro".

Per fruire della sanatoria, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere, insieme al lavoratore, dei verbali di conciliazione stragiudiziale, in una delle sedi individuate dall'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o presso le commissioni di certificazione, e non potrà licenziare il lavoratore nei successivi 12 mesi, fatta eccezione per i casi in cui si configuri un un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Nella pubblica amministrazione il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le suddette caratteristiche, scatterà invece a partire dal 1° gennaio 2017.

Studio Commerciale Semeraro
Cosenza, Via Dei MIlle 14

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