Stavolta è toccato ad Equitalia aprire le sue casse non per ingrassarle di più........ ma per sborsare di "tasca sua"
Eh si, avete letto bene: E' stata condannata Equitalia a versare oltre 12 milioni di euro nelle casse comunali
Accolta la tesi di Enrico Michetti, avvocato per il Comune di Ciampino. Gli Enti Locali possono agire direttamente contro Equitalia, grazie ad un Regio Decreto del 1933, per inadempienze nella riscossione dei tributi comunali.
La vicenda prende le mosse nel lontano 2008 quando il Comune di Ciampino stipulava un'apposita convenzione con Equitalia affidando a quest'ultima la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle multe, delle contribuzioni per le mense scolastiche nonché del servizio idrico.
Più volte nel corso degli anni il Comune, in considerazione dell'esiguità degli importi riscossi da Equitalia, aveva inutilmente sollecitato il Concessionario a procedere nella riscossione dei ruoli affidati, lamentando in particolare la totale assenza di chiarezza e la mancata partecipazione di documenti che giustificassero le quote dichiarate inesigibili.
Tale situazione, peraltro, si aggravava quando la Corte dei Conti, in sede di regionale di Controllo, chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla gestione dei residui riferiti proprio ai ruoli affidati alla Concessionaria.
Di qui l'unica strada percorribile: far causa ad Equitalia.
Tale decisone, tuttavia, dal punto di vista pratico dava luogo ad una serie di difficoltà giuridiche poiché quando si controverte di "maneggio di denaro pubblico" l'azione di "responsabilità patrimoniale" è intestata al Procuratore regionale della Corte dei Conti ed i Comuni, quindi, in tale materia, null'altro potrebbero fare che attendere che la Procura aggredisca il Concessionario.
Tale attesa avrebbe comunque posto l'Ente Locale in una situazione di inadempienza o conclamata inerzia dinanzi ad evidenti comportamenti che, se non censurati, avrebbero continuato non soltanto ad arrecare un danno alle casse comunali, ma ad incrementarlo giorno dopo giorno.
L'Avv. Enrico Michetti, difensore del Comune, ha ritenuto che nel caso di specie si trattasse di una chiara responsabilità amministrativa per la quale dovevano essere verificate tutte le singole e specifiche inadempienze contrattuali è che in base ad un Regio Decreto del 1933 n. 1038 si potesse agire direttamente innanzi alla Corte dei Conti. Tale tesi è stata accolta dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio che, con la sentenza del 6 maggio 2015 n. 255 non solo ha affermato la piena legittimazione ad agire direttamente da parte del Comune, ma ha condannato Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore dell'Ente Locale di euro 12.091.283,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sollecitando, al contempo la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatesi a carico della popolazione del Comune.
La sentenza rappresenta un precedente giurisprudenziale di notevole importanza in quanto apre un nuovo scenario per tutte le Amministrazioni che nel tempo hanno subito le medesime inadempienze contrattuali da parte dei gestori dei servizi di riscossione dei tributi locali.
Accolta la tesi di Enrico Michetti, avvocato per il Comune di Ciampino. Gli Enti Locali possono agire direttamente contro Equitalia, grazie ad un Regio Decreto del 1933, per inadempienze nella riscossione dei tributi comunali.
La vicenda prende le mosse nel lontano 2008 quando il Comune di Ciampino stipulava un'apposita convenzione con Equitalia affidando a quest'ultima la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle multe, delle contribuzioni per le mense scolastiche nonché del servizio idrico.
Più volte nel corso degli anni il Comune, in considerazione dell'esiguità degli importi riscossi da Equitalia, aveva inutilmente sollecitato il Concessionario a procedere nella riscossione dei ruoli affidati, lamentando in particolare la totale assenza di chiarezza e la mancata partecipazione di documenti che giustificassero le quote dichiarate inesigibili.
Tale situazione, peraltro, si aggravava quando la Corte dei Conti, in sede di regionale di Controllo, chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla gestione dei residui riferiti proprio ai ruoli affidati alla Concessionaria.
Di qui l'unica strada percorribile: far causa ad Equitalia.
Tale decisone, tuttavia, dal punto di vista pratico dava luogo ad una serie di difficoltà giuridiche poiché quando si controverte di "maneggio di denaro pubblico" l'azione di "responsabilità patrimoniale" è intestata al Procuratore regionale della Corte dei Conti ed i Comuni, quindi, in tale materia, null'altro potrebbero fare che attendere che la Procura aggredisca il Concessionario.
Tale attesa avrebbe comunque posto l'Ente Locale in una situazione di inadempienza o conclamata inerzia dinanzi ad evidenti comportamenti che, se non censurati, avrebbero continuato non soltanto ad arrecare un danno alle casse comunali, ma ad incrementarlo giorno dopo giorno.
L'Avv. Enrico Michetti, difensore del Comune, ha ritenuto che nel caso di specie si trattasse di una chiara responsabilità amministrativa per la quale dovevano essere verificate tutte le singole e specifiche inadempienze contrattuali è che in base ad un Regio Decreto del 1933 n. 1038 si potesse agire direttamente innanzi alla Corte dei Conti. Tale tesi è stata accolta dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio che, con la sentenza del 6 maggio 2015 n. 255 non solo ha affermato la piena legittimazione ad agire direttamente da parte del Comune, ma ha condannato Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore dell'Ente Locale di euro 12.091.283,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sollecitando, al contempo la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatesi a carico della popolazione del Comune.
La sentenza rappresenta un precedente giurisprudenziale di notevole importanza in quanto apre un nuovo scenario per tutte le Amministrazioni che nel tempo hanno subito le medesime inadempienze contrattuali da parte dei gestori dei servizi di riscossione dei tributi locali.
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