Tutele crescenti e sgravio triennale: il duo vincente


Chi assume a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 potrà godere sia dello sgravio contributivo triennale che delle nuove regole sui licenziamenti
Sono incoraggianti le cifre che arrivano dall’INPS in merito alla richiesta dello sgravio contributivo triennale (art. 1, c. 118 della L. n. 190/2014). Infatti, nei primi 20 giorni del mese di febbraio sono state ben 76mila le aziende che hanno chiesto il codice autorizzativo “6Y” per accedere alla decontribuzione. I dati provvisori sono stati illustrati dal neo presidente dell’INPS, Tito Boeri, in attesa delle prossime rilevazioni e di un quadro più completo.

Secondo il calcolo dei Consulenti del Lavoro, sono stati circa 275.000 i lavoratori assunti a tempo indeterminato mediante l’esenzione contributiva. Di questi, però, circa l’80% delle assunzioni sono stabilizzazioni di collaborazioni a progetto, contratti a termine e partite Iva. Mentre solo il 20% sono assunzioni effettive, dunque incrementi occupazionali.

Dati, questi, che potrebbero facilmente lievitare grazie alle nuove regole sui licenziamenti individuali e collettivi, entrati in vigore dal 7 marzo 2015. Da tale data, infatti, le imprese che assumono mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero stabilizzano apprendisti o lavoratori a termine, potranno godere del nuovo regime a tutele crescenti. Quindi, il duo funziona solo a partire dalla suddetta data, mentre per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 6 marzo 2015, scatta solo l’esonero contributivo. A tal proposito, si ricorda che lo sgravio è valido solo per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.

L’esonero contributivo – In occasione del Videoforum Lavoro del 17 marzo 2015, organizzato dalla stampa specializzata, sono stati sciolti alcuni dubbi in merito allo sgravio contributivo triennale. In particolare, è stato chiarito che l’esonero contributivo non è condizionato all’applicazione dei regolamenti comunitari e pertanto non è prevista alcun incremento occupazionale. Sul punto, si rammenta che l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

• viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
• il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
• l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Con riferimento a quest’ultimo requisito, è in ogni caso escluso il lavoratore che abbia intrattenuto un rapporto di lavoro all’estero nei 6 mesi precedenti all’assunzione, in quanto la norma non prevede distinzioni sul luogo in cui il contratto di lavoro è stato instaurato.

Altro importante chiarimento è arrivato in merito alla possibilità di poter fruire dell’incentivo per i titolari di partita Iva. Sul punto, è stato precisato che l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo non costituisce causa ostativa per l’accesso al beneficio in quanto rilevano i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuti nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Infine, nel Videoforum è stato evidenziato come l’esonero può essere usufruito una sola volta presso lo stesso datore di lavoro, anche se il rapporto è terminato prima dei 36 mesi. Non è ammessa alcuna possibilità di recuperare con successiva assunzione l’eventuale completamento di detto periodo. Lo stesso lavoratore, invece, se assunto da altro datore di lavoro, dopo almeno 6 mesi, porterà in dote a quest’ultimo l’intero periodo di esonero pari a tre anni.

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