Donazione padre-figli, nessun intento elusivo
Le salde regole che disciplinano la simulazione e l’interposizione fittizia, al fine di impedirne gli effetti elusivi, trovano un limite applicativo quando i soggetti coinvolti nelle operazioni sono genitori e figli. Già, perché, in questi casi, ad assumere rilievo è la libertà dei genitori di pianificare la propria successione, oltre al fatto che nulla impone a questi ultimi di optare, nell’esercizio della propria attività negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale.
È questo il sacrosanto principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 25 marzo, n. 5937, con cui viene confermata la decisione di merito che annulla gli avvisi emessi in recupero della plusvalenza da cessione di terreno nei confronti del padre.
L’operazione sospetta: una donazione seguita da immediata compravendita
I fatti, fonte per l’Amministrazione (ma non per i giudici) di elusione, riguardano due terreni edificabili donati dal padre ai propri figli che, nel medesimo giorno, ne vendevano uno dei due a una ditta di costruzioni. Quest’ultima, allo stesso prezzo di acquisto, avrebbe costruito, sulla base di apposito contratto di appalto, una villetta bifamiliare sul secondo terreno, rimasto in proprietà ai figli.
La ricostruzione presuntiva fatta dall’Amministrazione
Secondo l’Ufficio, il padre avrebbe interposto fittiziamente i figli nella compravendita al fine di, donato il terreno per un valore eguale al prezzo di vendita, evitare di pagare l’imposta sulla plusvalenza da cessione a titolo oneroso del terreno edificabile prevista dall’art. 81, T.U.I.R. Data la supposta interposizione, l’Amministrazione contestava anche la violazione delle disposizione antielusive di cui all’art. 37, comma 3, T.U.I.R.
La decisione dei Giudici di Cassazione
Come anticipato, la Corte, rigettando il ricorso dell’Amministrazione, ha confermato la decisione di merito che, sulla base dei dovuti accertamenti, ha escluso ogni intento elusivo e, dunque, anche l’imputazione in capo al padre del reddito derivante dalla plusvalenza.
Per i Giudici i fatti sono molto più semplici di quelli presunti dall’Ufficio: il prezzo della vendita del terreno è stato utilizzato dai donatari per la costruzione della villetta che, quale accessione dell’altra area donata dal padre, fa parte integrante della donazione ricevuta.
È questo il sacrosanto principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 25 marzo, n. 5937, con cui viene confermata la decisione di merito che annulla gli avvisi emessi in recupero della plusvalenza da cessione di terreno nei confronti del padre.
L’operazione sospetta: una donazione seguita da immediata compravendita
I fatti, fonte per l’Amministrazione (ma non per i giudici) di elusione, riguardano due terreni edificabili donati dal padre ai propri figli che, nel medesimo giorno, ne vendevano uno dei due a una ditta di costruzioni. Quest’ultima, allo stesso prezzo di acquisto, avrebbe costruito, sulla base di apposito contratto di appalto, una villetta bifamiliare sul secondo terreno, rimasto in proprietà ai figli.
La ricostruzione presuntiva fatta dall’Amministrazione
Secondo l’Ufficio, il padre avrebbe interposto fittiziamente i figli nella compravendita al fine di, donato il terreno per un valore eguale al prezzo di vendita, evitare di pagare l’imposta sulla plusvalenza da cessione a titolo oneroso del terreno edificabile prevista dall’art. 81, T.U.I.R. Data la supposta interposizione, l’Amministrazione contestava anche la violazione delle disposizione antielusive di cui all’art. 37, comma 3, T.U.I.R.
La decisione dei Giudici di Cassazione
Come anticipato, la Corte, rigettando il ricorso dell’Amministrazione, ha confermato la decisione di merito che, sulla base dei dovuti accertamenti, ha escluso ogni intento elusivo e, dunque, anche l’imputazione in capo al padre del reddito derivante dalla plusvalenza.
Per i Giudici i fatti sono molto più semplici di quelli presunti dall’Ufficio: il prezzo della vendita del terreno è stato utilizzato dai donatari per la costruzione della villetta che, quale accessione dell’altra area donata dal padre, fa parte integrante della donazione ricevuta.
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