Segnalazione in Crif, risarcimento in caso di mancato preavviso Maggiori informazioni http://www.usuraonline.it/news/segnalazione-in-crif-diritto-al-risarcimento-in-caso-di-mancato-preavviso/
L’iscrizione in Centrale Rischi va comunicata all’interessato prima che avvenga. In caso contrario, questo subisce un danno non patrimoniale da risarcire, come recentemente affermato dal Tribunale di Lecce. La segnalazione in Crif infatti, per molti diventa una sorta di “marchio d’infamia” difficile da cancellare, anche dopo aver saldato il proprio debito, e così risulta praticamente impossibile ricominciare a vivere (e a lavorare e produrre) dopo averla subita.
E’ lo stesso codice deontologico del sistema informatico creditizio a prevedere l’obbligo di avviso preventivo di segnalazione in Crif, in quanto, se ciò non avviene, l’interessato deve affrontare una serie di conseguenze, economiche (danno patrimoniale) e di altra natura (danno non patrimoniale).Tra le prime, ad esempio, l’incapacità di accedere a un secondo finanziamento a causa del pregiudizio innescato dall’iscrizione in Centrale Rischi. Tuttavia, se il danno patrimoniale va documentato e quantificato affinchè possa essere rimborsato, nel caso di quello non patrimoniale, è sufficiente presumerlo, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Lecce, riprendendo un parere già espresso dall’Abf (Arbitro bancario e finanziario). Il risarcimento viene quindi stimato in via equitativa, e nel caso specifico, si riconosce «il danno per la lesione dei diritti alla persona, per il turbamento d’animo e per la sofferenza psicologica per il solo stesso inserimento del nome del consumatore nell’archivio informatico aperto a tutti gli operatori finanziari che aderiscono al circuito Crif».
Maggiori informazioni http://www.usuraonline.it/news/segnalazione-in-crif-diritto-al-risarcimento-in-caso-di-mancato-preavviso/
E’ lo stesso codice deontologico del sistema informatico creditizio a prevedere l’obbligo di avviso preventivo di segnalazione in Crif, in quanto, se ciò non avviene, l’interessato deve affrontare una serie di conseguenze, economiche (danno patrimoniale) e di altra natura (danno non patrimoniale).Tra le prime, ad esempio, l’incapacità di accedere a un secondo finanziamento a causa del pregiudizio innescato dall’iscrizione in Centrale Rischi. Tuttavia, se il danno patrimoniale va documentato e quantificato affinchè possa essere rimborsato, nel caso di quello non patrimoniale, è sufficiente presumerlo, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Lecce, riprendendo un parere già espresso dall’Abf (Arbitro bancario e finanziario). Il risarcimento viene quindi stimato in via equitativa, e nel caso specifico, si riconosce «il danno per la lesione dei diritti alla persona, per il turbamento d’animo e per la sofferenza psicologica per il solo stesso inserimento del nome del consumatore nell’archivio informatico aperto a tutti gli operatori finanziari che aderiscono al circuito Crif».
Maggiori informazioni http://www.usuraonline.it/news/segnalazione-in-crif-diritto-al-risarcimento-in-caso-di-mancato-preavviso/
Commenti
Posta un commento