Modello 730/2015 (quasi) precompilato. Articolo redatto da Alex Naro – Centro Studi CGN


Nonostante il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, lo abbia definito una “rivoluzione copernicana nella gestione del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e cittadino-contribuente”, il futuro modello 730 precompilato, presenta, oltre ai conclamati e indiscutibili vantaggi per i contribuenti, anche diversi lati controversi che lasciano intravedere qualche falla nel nuovo impianto di gestione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La “rivoluzione” non sarà immediata, bensì graduale e avrà inizio con il modello 730/2015. Saranno necessari alcuni anni prima di raggiungere l’obiettivo finale dell’Agenzia delle Entrate: un modello 730 completamente precompilato che non necessiterà di essere integrato con ulteriori informazioni dal contribuente o da chi presta l’assistenza fiscale; aspetto, quest’ultimo, assolutamente non secondario e dal quale dipenderà il successo o meno di questa iniziativa. Il modello 730 precompilato non sarà cartaceo, come il precompilato classico a cui siamo stati abituati fino ad ora, ma sarà solamente “online” per coloro che avranno il codice PIN del portale dell’Agenzia delle Entrate.


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L’Amministrazione Finanziaria riceverà, e fornirà ai contribuenti, i dati di coloro che definisce come “soggetti terzi”, vale a dire sostituti d’imposta, istituti bancari, assicurativi e previdenziali: l’Agenzia delle Entrate recepirà telematicamente le informazioni fornite da questi soggetti, con tempistiche rimodulate rispetto a quelle attuali (più stringenti rispetto a quelle ad oggi previste ad esempio per i modelli 770), pena una sanzione in caso di omessa o errata comunicazione dei dati.
Nel 2015 quindi, la dichiarazione sarà precompilata per tutti i contribuenti, ma circa il 75% di essi dovrà integrare, autonomamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate o con l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale, i dati pre-forniti con le informazioni che non sono a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: si pensi ad esempio agli oneri detraibili e/o deducibili, come le spese sanitarie, che interessano la stragrande maggioranza dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi. Solo a partire dal 2016, attraverso la tracciabilità delle prestazioni sanitarie che richiedono la tessera sanitaria, verranno forniti nel precompilato anche i dati delle spese sanitarie, riducendo sensibilmente il numero di 730 che dovranno essere integrati (circa il 50% del totale secondo l’Agenzia delle Entrate). È altresì vero che quando si parla di prestazioni sanitarie non ci si riferisce solo agli scontrini per i farmaci o agli esami clinici, che potranno così essere tracciati e quindi precaricati nella dichiarazione dei redditi, ma anche a tutte quelle prestazioni mediche “collaterali”, come ad esempio le prestazioni specialistiche non ospedaliere, le spese dentistiche o tutte quelle spese che attualmente non richiedono l’utilizzo della tessera sanitaria, ma la semplice indicazione del codice fiscale nella fattura o ricevuta di pagamento.
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Per proporre, a regime, un modello 730 precompilato senza necessità di integrazione dei dati da parte del contribuente, appare evidente che la “rivoluzione” in atto non dovrà essere semplicemente formale e non dovrà interessare solo la precompilazione del dichiarativo, ma dovrà avere un impatto su tutti gli operatori e su tutti gli adempimenti che ruotano attorno alla dichiarazione dei redditi, senza considerare quella parte di dichiarazioni la cui compilazione è influenzata da condizioni soggettive del singolo contribuente e per le quali la precompilazione sarà alquanto difficile da proporre.
A tal proposito, bisogna anche considerare il problema dell’analisi, da parte dei contribuenti, dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate: i contribuenti saranno in grado di valutare se i dati forniti nel modello 730 precompilato sono corretti oppure no? Considerato il numero elevatissimo di soggetti che si sono serviti, fino ad ora, dell’assistenza fiscale di un CAF, di un professionista abilitato o di un sostituto d’imposta, la risposta è certamente negativa. La questione non è di poco conto, in quanto, nel caso di modifica del modello 730 precompilato da parte del contribuente, che comporti una variazione d’imposta nella dichiarazione, questa è passibile di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate con possibili sanzioni e interessi nel caso in cui vengano riscontrati errori od omissioni.

Da questo scenario, appare chiaro che il modello 730 precompilato dovrebbe essere l’ultimo step di questa rivoluzione e non il punto di partenza: questo nuovo approccio alla semplificazione avrebbe dovuto riguardare prima tutto ciò che ruota intorno alla dichiarazione dei redditi e ai suoi adempimenti. Si sarebbe dovuti partire innanzitutto da una sensibile semplificazione del sistema tributario e della relativa compilazione del modello di dichiarazione dei redditi che, per ammissione della stessa Agenzia delle Entrate, è stato definito “complesso” e a volte troppo “oneroso”, in modo da renderlo più a misura di contribuente, facilitando al tempo stesso anche la precompilazione del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la rivoluzione a senso unico che è in atto, il rischio che il castello di buone intenzioni crolli è molto più che una remota possibilità.

Articolo redatto da Alex Naro – Centro Studi CGN

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