730/2015.......... le prime "avvisaglie"


Il 730/2015 è da ieri 1° dicembre 2014 già visibile in anteprima sul sito delle Entrate con le relative istruzioni.

Le novità sono tante:
- l’introduzione del modello precompilato, che l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile 2015, cui è strettamente legata anche la nuova certificazione unica (modello Cu) che, dal 2015 sostituirà il “vecchio” Cud;
- viene uniformata all’1 gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionale e comunale
- previsto l’obbligo di indicare, nel prospetto dei familiari a carico, il codice fiscale anche dei figli a carico residenti all’estero;
- ridotta dal 15 al 10% l’aliquota agevolata per i canoni concordati nei comuni ad alta densità abitativa, nel caso di opzione per la cedolare secca
- eliminata, nel quadro B, l’indicazione dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato dichiarato;
- modificati gli importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- introdotte una detrazione a favore degli inquilini di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale (pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e a 450 euro, se il reddito non supera 30.987,41 euro)
- e per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con meno di 35 anni di età, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (massimo 80 euro per ettaro e fino a 1.200 euro annui)
- riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (“art bonus”), nel limite del 15% del reddito imponibile
- in relazione agli oneri detraibili: prorogati il “bonus ristrutturazioni” nella misura del 50%, il “bonus arredi” (nella misura del 50%), la detrazione al 65% per il risparmio energetico e quella al 65% per l’adozione di misure antisismiche; elevata dal 24 al 26% la detrazione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus e quelle a favore dei partiti politici; fissati a 530 euro e a 1.291,14 euro gli importi massimi detraibili dei premi per assicurazioni aventi per oggetto, rispettivamente, il rischio di morte o di invalidità non inferiore al 5% e il rischio di non autosufficienza
- in relazione agli oneri deducibili: introdotta una deduzione pari al 20% delle spese sostenute – fino a un massimo di 300mila euro – per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da dare in locazione per almeno otto anni; eliminata definitivamente la deducibilità dei contributi obbligatori versati al Servizio sanitario nazionale con la Rc auto.

Destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille -

Dal 2015, i contribuenti avranno a disposizione un’unica scheda (modello 730-1) per esprimere le scelte relative all’8, al 5 e al 2 per mille dell’Irpef. Con essa, sarà possibile destinare:
- l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una istituzione religiosa
- il cinque per mille della propria Irpef per determinate finalità sociali
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.
Le scelte non sono alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, senza determinare maggiori imposte dovute. La scheda va presentata integralmente anche nel caso in cui sia stata operata una soltanto delle scelte consentite.

Bonus Irpef 80 euro (rigo C14) -


A partire da maggio 2014, ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro, è stato erogato in busta paga, dal datore di lavoro, un credito per un importo massimo di 80 euro al mese.
In sede di presentazione del modello 730/2015, l’ammontare del credito dovrà essere ricalcolato, da chi presta l’assistenza fiscale, in base alla somma di tutti i redditi dichiarati.
Nel caso in cui non sia stato possibile percepire il bonus, ad esempio perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) o perché il rapporto di lavoro si è chiuso prima del mese di maggio, il credito verrà riconosciuto direttamente con il modello 730.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti dovranno compilare il rigo C14, per segnalare se il credito è stato o no erogato e, in caso affermativo, in che misura.
Inoltre, sempre per consentire la corretta determinazione del bonus Irpef, da quest’anno andranno indicate, nel rigo C4, le somme percepite per incremento della produttività.

Crediti in compensazione -

Dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione crediti scaturenti dalla dichiarazione, se il saldo finale è uguale a zero, il contribuente deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Invece, i modelli F24 contenenti compensazioni:
- con saldo finale superiore a zero
- e quelli con saldo oltre i 1.000 euro, possono viaggiare anche tramite i servizi di home banking degli intermediari della riscossione.

Commenti

Post popolari in questo blog

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto

Il bonus per i disoccupati under 35: incentivi all'assunzione.

Il voucher torna in tabaccheria