martedì 5 agosto 2014

Previdenza di favore per i precari I lavoratori a tempo determinato che non lavorano l’intero anno solare possono godere di una tutela previdenziale di favore





Premessa – Regole previdenziali ad hoc per i lavoratori. Infatti, sono ammissibili dei trattamenti di favore per i lavoratori a tempo determinato con rapporti che non coprono l'intero anno solare e hanno innegabili connotati di debolezza rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato che sono impiegati per periodi inferiori all'anno. Ad affermarlo è la Corte costituzionale con la sentenza 203/2014.

Il caso – La vicenda trae origine da un contenzioso instaurato tra l’INPS ed una lavoratrice a domicilio, alla quale veniva negata la pensione in quanto, pur in presenza di un contratto a tempo indeterminato, si vedeva riconoscere un numero minore di contributi a causa della tipologia di contratto. Nonostante la riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992) salvava dall'innalzamento dei requisiti contributivi (per la generalità dei lavoratori da 15 a 20 anni) i lavoratori subordinati che potevano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, l’INPS non riconosceva l'applicabilità di tale norma alla ricorrente, poiché titolare di un rapporto a tempo indeterminato. Sul punto, è bene notare come la legge delega (L. n. 421/1992), da cui è scaturita la su menzionata riforma aveva già precisato che l'inasprimento dei requisiti non si applicava ai soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari fossero assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare. Di diverso avviso è invece, la lavoratrice. Secondo quest’ultima, infatti, l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile della deroga non poteva che essere quella estensiva e cioè di esprimere una disciplina di favore per quei lavoratori che avevano una posizione assicurativa connotata da un minor accredito contributivo nell'anno solare, compensate però da una maggiore anzianità assicurativa, senza tuttavia alcun richiamo specifico alle ragioni ad esso sotteso.

La sentenza – La Corte Costituzionale dà torto alla lavoratrice e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale di cui all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza dei cittadini). I giudici, infatti, riconoscono l’intento del Legislatore di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, possono anch'essi far valere una minore contribuzione.

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