Il Bonus di 80 euro allarga la sua platea

 Anche i cassintegrati e a chi percepisce indennità di mobilità e disoccupazione riceveranno il Bonus Irpef da 80 euro. È quanto prevede la circolare 9/E dell'agenzia delle Entrate che risponde ai dubbi su beneficiari, calcoli e modalità di erogazione del bonus. Fuori dal conto restano le somme percepite per la detassazione dei premi di produttività sottoposti a un'imposta sostitutiva al 10 per cento.

La platea
La circolare spiega che il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, è da considerare «automatico», perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

 Niente ostacoli dalla detassazione della produttività
I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Il bonus passa agli eredi
La circolare fa notare inoltre che il bonus passa agli eredi: il credito spetta quindi anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le
modalità che saranno specificate nel relativo modello.

Il calcolo
La circolare dettaglia poi gli step che il sostituto d'imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, ècomunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno, inoltre, il sostituto d'imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo é di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120).
Dopo aver individuato l'importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi.
Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui é composto il singolo mese di retribuzione. Viene inoltre chiarito che nel conto vanno anche i redditi da cedolare secca: il documento precisa che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila
euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al «Bonus Irpef», si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.

Per le imprese il recupero non entra nel tetto alle compensazioni
Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non é soggetto al limite annuale di 700 mila euro previsto dall'articolo 34 della legge n. 388/2000.

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