Detrazioni figli a carico, la ripartizione segue regole precise
I dubbi principali sulla detrazione dei figli a carico riguardano la sua ripartizione tra i genitori, soprattutto se separati. Si ricorda fin da subito che non è possibile ripartire liberamente la percentuale di detrazione, ma che occorre seguire regole precise.
Il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell'anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro (indicato al rigo RN1, colonna 1 del modello Unico PF), indipendentemente dall'età del figlio, o dal fatto che egli sia o meno dedito agli studi, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente. Riguarda sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e affidati o affiliati.
Ripartizione tra genitori sposati o conviventi
Se i genitori sono coniugati o conviventi (quindi non sono legalmente ed effettivamente separati) la detrazione per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%.
Tuttavia per evitare che, per incapienza d'imposta, il nucleo familiare perda l'agevolazione i genitori possono decidere di attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato.
Come rileva l'Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2007 (pagina 7), è possibile utilizzare tale ripartizione anche in assenza della condizione di "incapienza", in quanto la norma non vi fa espresso riferimento.
Una volta effettuata questa scelta, tale criterio è obbligatorio per tutti i figli dei medesimi genitori (Circolare 20/E/2011 quesito 5.1). Invece, in presenza di figli di altri genitori è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse (50 o 100%).
Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è così ripartita:
al genitore affidatario, in mancanza di accordo, se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori;
al 50% tra entrambi i genitori, in mancanza di accordo, se l'affidamento è congiunto o condiviso.
Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole dei genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato).
Sia in caso di affido esclusivo, sia congiunto, se uno dei due genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza, questa è attribuita per intero all'altro genitore, che è tenuto - salvo diverso accordo - a riversare all'altro genitore l'intera detrazione o il 50% in caso di affido congiunto.
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